La decorrenza della nuova disciplina del termine a comparire nel giudizio penale di appello
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta ai seguenti quesiti: «se la disciplina dell’art. 601, comma 3, c.p.p., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1° luglio 2024″; se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l’autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata» (Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 15 novembre 2024, n. 42124; Cassazione penale, Sez. Un., 15 novembre 2024, n. 42125).