Modifica delle condizioni di divorzio: nuovi documenti ammessi se garantito il contraddittorio pieno
Nei giudizi che si svolgono secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti. Conseguentemente quando è dedotta la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, la parte non ha onere di denunciare il concreto nocumento subito in conseguenza della violazione, poiché il contraddittorio e la difesa sono in sé tutelati e si devono realizzare in pienezza ed effettività, non solo al momento dell’instaurazione del giudizio, ma durante tutto lo svolgimento del processo. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29908.