Clausola di salvaguardia e interessi usurari ab origine: i chiarimenti della Cassazione
La cosiddetta clausola di salvaguardia, solitamente prevista nei contratti di finanziamento al fine di evitare che l’istituto di credito applichi interessi (soprattutto) di mora usurari, non è idonea ad escludere in radice l’usurarietà originaria degli interessi, siano essi corrispettivi o di mora. Una clausola di salvaguardia può essere validamente stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quanto non sia già nullo, rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso che, in assenza di tale clausola,renderebbe nullo il contratto. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024.