Personale di staff: la Regione Toscana non può disciplinarne con legge il trattamento economico

Con la sentenza 26 novembre 2024, n. 185 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., dell’art. 45 della L.R. Toscana n. 1/2009 – nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico – e del successivo art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte – nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico –, poiché, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, la Regione può individuare gli uffici di staff, prevedere le figure apicali, determinare gli organici, regolare i criteri di scelta per l’attribuzione degli incarichi, ma non può disciplinare con legge – prima del D.L. n. 44/2023, come convertito – il trattamento economico di tale personale.

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