Definizione agevolata: legittima l’immediata estinzione del processo se si versa la prima rata
Con la sentenza n. 189 del 2024 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato nonché nella parte in cui prevede che la dichiarazione di estinzione opera immediatamente, prima ed in pendenza del termine fissato all’amministrazione impositrice per decidere in ordine all’eventuale diniego alla domanda di definizione agevolata, poiché la declaratoria di estinzione del processo, correlata al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, non è irragionevole ed è volta a favorire l’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e a incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel processo.