Polizia penitenziaria: legittima la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione per mancata vaccinazione

Con la sentenza 28 novembre 2024, n. 188 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, comma 2, Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lett. d), e 3, del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque la mancata erogazione di un assegno alimentare, poiché la vaccinazione rappresentava per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale, coerente con l’obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro, mentre, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza nonché degli obblighi di prevenzione e controllo.

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