Non va sanzionato il notaio che, nell’arco di 18 mesi, roga fuori sede solo l’8.4% degli atti

Non incorre nel relativo divieto il notaio che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un numero di atti, pari, nell’arco di diciotto mesi, soltanto all’8,42 % del totale degli atti rogati (147 su 1.675) e, dunque, molto meno del limite individuato perché possa dirsi integrata la condotta contestata; limite che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi superato allorchè l’attività sia svolta «normalmente, tendenzialmente, sistematicamente» fuori dalla sede istituzionale. Così ha stabilito la Cassazione civile con la sentenza n. 30799/2024.

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