Sovraindebitamento: i provvedimenti di inammissibilità delle proposte del debitore non ricorribili per Cassazione

La S.C., con l’ordinanza n. 30529/2024, torna a pronunciarsi sul tema della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ribadendo un orientamento che si è andato via via consolidando, la Cassazione afferma che i provvedimenti che dichiarano inammissibile la domanda di composizione della crisi proposta dal debitore sovraindebitato, non avendo carattere di decisorietà, non sono ricorribili innanzi al giudice di legittimità, mentre i provvedimenti che decidono sul diritto del debitore a vedere regolata la sua crisi, mediante uno degli strumenti previsti dalla legge, per l’idoneità al relativo giudicato, sono sempre impugnabili in ultimo grado.

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