I dati biometrici dell’indagato sono registrabili coattivamente solo se strettamente necessario
L’autorità nazionale è competente ad effettuare la valutazione del carattere “strettamente necessario” di una raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio ai fini della loro registrazione: in particolare, l’autorità deve verificare e dimostrare il carattere “strettamente necessario” di tale raccolta, conformemente all’art. 10 della direttiva (UE) 2016/680. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 28 novembre 2024 (C-80/23), tornando a parlare della tutela dei dati sensibili da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, alla luce della precedente «sentenza Registrazione di dati biometrici e genetici I» (C‑205/21) del 26 gennaio 2023.