Il danno da omesso riconoscimento non è limitato alla minore età
Il danno subito dal figlio non riconosciuto dal genitore deve essere liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell’assenza della figura genitoriale durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo, quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata e ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione, tenendo conto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., della durata dell’inadempimento e della assenza di qualsiasi ragionevole motivazione giustificativa del comportamento del genitore, nel caso in cui avesse omesso di prestare qualsiasi assistenza morale e di contribuire, anche in minima parte, al mantenimento del figlio, in tal modo accertando in concreto la gravità del fatto e dell’entità della sofferenza procurata al figlio. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31552.