Non è incompatibile il GIP che abbia respinto la richiesta di decreto penale per incongruità della pena

Con la sentenza 19 dicembre 2024, n. 209, la Corte costituzionale ha respinto una serie di censure di costituzionalità dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato.

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