Correttivo Codice Appalti: le novità su PFTE, progettazione, revisione prezzi e qualificazione appalti

Prosegue in questo commento la disamina del Libro I e del libro II del correttivo al Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel breve scritto che segue s’intende analizzare in prima battuta, l’art. 41 in cui la disciplina sulla progettazione dell’opera pubblica, nei suoi due livelli di progettazione (il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo) insieme dagli allegati ad esso riferiti sono stati fortemente modificati, anche alla luce delle criticità che sono state palesate dagli operatori del settore. Al contempo, sia avrà cura di delineare le novità presenti all’interno degli artt. 43 e 49 in cui ad essere innovati sono i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e le modalità operative del principio di rotazione, principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia. Proseguendo, si avrà cura di esaminare i nuovi artt. 57 e 59, i quali rispettivamente si occupano delle clausole sociali e degli accordi quadro. Fondamentale sarà soffermarsi sulle modifiche operate all’interno degli artt. 60 e 120 del Codice, in cui l’istituto della c.d. revisione prezzi, una delle principali novità introdotte dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è stato nuovamente modificato in modo da renderlo ancora più sicuro e rapido il meccanismo grazie al quale si è reso obbligatorio l’inserimento di clausole revisionali per l’adeguamento automatico del valore del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva determinanti una variazione del costo all’interno della commessa. Nel farlo necessariamente si terrà conto del coordinamento con l’art. 120, derogando, parzialmente l’analisi ricostruttiva del Codice ora in commento. Da ultimo si concluderà con la nuova disciplina prevista per la qualificazione delle stazioni appaltanti, in cui oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione, sono ora indicati anche gli incentivi per favorirne la qualificazione, completata dal nuovo art. 67 in tema di qualificazione dei consorzi non necessari ai fini della loro partecipazione alle procedure di affidamento, comprensiva anche di appositi divieti di partecipazioni a più di un consorzio stabile.

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