Ex coniuge con assegno divorzile: chiarimenti sulla tempistica per la quota del TFR
L’art. 12-bis della L. n. 898/1970 prescrive due requisiti per l’attribuzione all’ex-coniuge della quota del T.F.R. percepito dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ossia: 1) la titolarità in capo all’ex-coniuge richiedente di un assegno divorzile; 2) la circostanza che quest’ultimo non sia passato a nuove nozze. Pertanto, in presenza di entrambi i presupposti, l’ex-coniuge può richiedere una quota del T.F.R. percepito dall’altro coniuge. A nulla rileva la circostanza che una tale domanda non sia stata avanzata in sede di divorzio o di un autonomo giudizio di modifica delle condizioni economiche tra ex-coniugi, potendosi infatti richiedere l’attribuzione della quota T.F.R. in qualsiasi momento, nel rispetto, comunque, del termine di prescrizione. Analogamente, non assume rilievo la discontinuità della vita matrimoniale, anche se caratterizzata da ricorsi per separazione successivamente abbandonati, rilevando, infatti, la sola pronuncia di divorzio. Circa la quota da attribuire all’ex-coniuge è la stessa norma dell’articolo 12-bis sopra citata ad indicare la percentuale, ossia il 40% dell’indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Lo stabilisce il Tribunale di Lecce, sentenza 4 dicembre 2024, n. 3729.