Potestà legislativa regionale residua sul commercio e cedevolezza della normativa statale
Con la sentenza n. 210 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. v), n. 2) della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, nella parte in cui stabilisce che per somministrazione si intende, nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione, in asserito contrasto con l’art. 27, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 114 del 1998 che definisce il commercio sulle aree pubbliche, con la prospettata violazione dell’art. 9 dello statuto speciale, che attribuisce alle Province autonome competenza legislativa concorrente in materia di commercio, poiché, all’esito della riforma del Titolo V della Costituzione, le regioni ordinarie hanno acquisito potestà residuale in materia di commercio, ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost., estesa alle autonomie speciali ai sensi della clausola di maggior favore, sicché, con riferimento specifico alla materia del commercio, il D.lgs. n. 114 del 1998 ha acquisito carattere cedevole e, dunque, si applica solo alle regioni che non abbiano adottato una propria legislazione nella materia del commercio.