La vendita di cuccioli non vaccinati con conseguente patologia e decesso è reato di abbandono
La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 1033, depositata il 10 gennaio 2025, pur ponendosi in linea con il proprio orientamento, per cui agli effetti della configurabilità delle gravi sofferenze di cui all’art. 727, comma 2, c.p., non è necessario un processo patologico in atto, bensì è sufficiente che la sofferenza, causalmente collegata alle particolari condizioni di detenzione poste in essere, abbia riguardato la sensibilità psico-fisica dell’animale, conferma tuttavia la qualificazione operata dalla decisione di secondo grado, che aveva ricondotto a mera “trascuratezza”, e quindi ad abbandono, la condotta di chi, per profitto, aveva venduto e consegnato cuccioli attestandone falsamente le avvenute vaccinazioni e ne aveva quindi provocato la malattia, con conseguenze in taluni casi letali, privandoli delle necessarie cure e trattamenti igienici.