Trasformazione ASD in presenza di contributi pubblici: la nuova massima del Consiglio notarile del Triveneto

Di seguito il commento alla recente massima del Consiglio notarile del Triveneto: “V.A.1 – (Trasformazione di A.S.D. in S.S.D. in presenza di contributi pubblici): È consentita la trasformazione di Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) nella forma di Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.) anche se la associazione abbia ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. La preclusione alla trasformazione prescritta dall’art. 2500 octies, comma 3, c.c. infatti non opera nel caso di specie. Detta preclusione, nel caso di trasformazione di associazione sportiva, trova la sua ragion d’esser nell’esigenza di evitare che contributi o sovvenzioni pubbliche destinate allo sviluppo ed alla valorizzazione dell’attività sportiva vengano distratti da tale finalità a seguito della trasformazione in un ente con scopi e finalità diversi. Ma tale distrazione va esclusa nel caso di specie, posto che le finalità e lo scopo non mutano con la trasformazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) nella forma di Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D.). L’ente modifica la propria struttura organizzativa, ma mantiene immutato il proprio scopo e la propria finalità di diffusione e pratica dell’attività sportiva senza scopo di lucro. Tutto ciò vale sia nel caso di trasformazione in Società Sportiva Dilettantistica di una Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta (caso espressamente previsto dall’art. 2500 octies c.c.) che nel caso di trasformazione in Società Sportiva Dilettantistica di una Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta alla quale si ritiene comunque applicabile la disciplina dell’art. 2500 octies c.c. (vedi orientamento K.A.28)”.

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