Crisi d’impresa: non è fattibile il piano condizionato
L’art. 25 sexies, comma 5, CCII subordina l’omologazione del concordato alla presenza dei seguenti presupposti: il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, la mancanza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e l’assicurazione di un’utilità a ciascun creditore. Un ruolo fondamentale è rivestito dall’Ausiliario, il cui compito è quello di fornire al Tribunale un quadro di valutazioni il più possibile chiaro ed esaustivo ai fini dell’eventuale omologazione del concordato proposto. La Corte di Appello di Torino, con il decreto del 19 novembre 2024, ha affermato che il concordato non può essere omologato quando, sulla base del parere reso dall’Ausiliario, il Tribunale ravvisi la mancanza di fattibilità del piano.