Compensi a vacazione ausiliari giudice: irragionevole la distinzione della misura delle vacazioni successive alla prima
Con la sentenza n. 16 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost. – dell’art. 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, poiché lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione.