Verifica di anomalia dell’offerta e applicabilità dell’equo compenso dopo il Correttivo Appalti

Per la verifica di anomalia dell’offerta la legge prevede una struttura monofasica del procedimento e, pur consentendo alla stazione appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle ‘spiegazioni’, non introduce alcun obbligo in tal senso. In sede di procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ricorre la necessità di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all’attendibilità dell’offerta soggetta a verifica di anomalia per non poter, in particolare, o ritenere insufficienti le giustificazioni presentate dal concorrente o accertare l’inadeguatezza complessiva dell’offerta. Nella materia dei contratti pubblici non si applica la disciplina in tema di ‘equo compenso delle prestazioni professionali’ di cui alla L. 21 aprile 2023, n. 49, vigendo una disciplina speciale. Il sistema degli affidamenti dei contratti pubblici soggiace a regole proprie in ordine ai corrispettivi e alla loro ribassabilità; il relativo controllo è rimesso peraltro alla (distinta) disciplina sull’anomalia delle offerte (art. 110D.lgs. n. 36 del 2023; già art. 97D.lgs. n. 50 del 2016), soggetta alle diverse logiche della sostenibilità economica della complessiva proposta contrattuale; quello dell’“equo compenso” costituisce un principio generale da tener presente nelle “prestazioni d’opera intellettuale”; la L. n. 49 del 2023 non trova dunque diretta e generale applicazione al settore degli appalti pubblici. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 febbraio 2025, n. 844.

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