Decreto penale opposto: depositabile in cancelleria del tribunale o GdP del luogo in cui si trova l’opponente

La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 5540 statuisce che – anche post Cartabia – è tuttora possibile depositare in cartaceo l’opposizione a decreto penale di condanna presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente, ai sensi dell’art. 461, comma 1 c.p.p.

 ​  Read More 

Leave a Comment