Legittimi i meccanismi di raffreddamento della dinamica perequativa delle pensioni più elevate
Con la sentenza 14 febbraio 2025, n. 19 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3, 4, comma 2, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) e dell’art. 69, comma 1, della L. n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), entrambe incidenti sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita, poiché il meccanismo scrutinato non comporta l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati.