Mark to Market e scenari probabilistici: le amarezze dell’intermediario finanziario

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema torna ad occuparsi, con l’ordinanza in esame, di strumenti finanziari derivati rimarcando il noto insegnamento fornito dalle Sezioni Unite sulle tematiche del mark to market e degli scenari probabilistici. Questo il principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 4076 del 17 febbraio 2025: «gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market devono essere preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura quantitativa e qualitativa dell’alea, investendo, altresì, gli scenari probabilistici; in assenza di tale accordo la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile; la conoscibilità dei predetti elementi assume altresì rilievo ai fini dell’affermazione della responsabilità della banca per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza posti a suo carico dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dal regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998».

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