Suicidio medicalmente assistito: l’ASL deve fornire i farmaci e i macchinari necessari
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 249/2019, le aziende sanitarie hanno il dovere di fornire ausilio a coloro i quali intendono procedere a suicidio medicalmente assistito mettendo a disposizione i farmaci non reperibili in commercio e le strumentazioni di uso prettamente ospedaliero. (Nella fattispecie, pronunciando in una controversia nella quale una malata terminale aveva chiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c., all’ASL di cooperare con lei nell’esecuzione del suo proposito di suicidio, mettendole a disposizione farmaci non reperibili sul mercato e macchinari di comune uso ospedaliero, il Tribunale fiorentino, da un lato, ha ritenuto inconfigurabile nel nostro ordinamento il diritto ad ottenere gratuitamente dal S.S.N. una prestazione di assistenza al suicidio medicalmente assistito; dall’altro, ha affermato che, in attuazione degli artt. 2 e 3 Cost., l’ASL era tenuta ad eliminare gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione di tale diritto, mettendo a disposizione della donna tutto il materiale farmacologico non reperibile sul mercato e le strumentazioni ospedaliere per lei necessarie al fine di porre in essere la procedura di suicidio medicalmente assistito).