Cittadinanza: illegittima la previsione della conoscenza della lingua italiana anche per i disabili
Con la sentenza n. 25 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 9.1 della L. n. 91 del 1992, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, poiché la norma detta una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza.