Esecuzione anticipata dell’appalto valida senza contratto, giurisdizione al giudice ordinario
L’esecuzione anticipata fa sorgere la fase esecutiva dell’appalto, anche in difetto di sottoscrizione del contratto, per cui le controversie, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto e in quanto incidente sul diritto soggettivo dell’appaltatore alla prosecuzione del rapporto, sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1795 del 3 marzo 2025.