Contributi correnti e arretrati a seguito di sentenza di reintegra

Il Tribunale di Roma, Sez. lav., con la sentenza 6 febbraio 2025, n. 1547 a seguito di impugnazione di un avviso di addebito notificato dall’INPS a una società, relativo a sanzioni civili per evasione contributiva, esamina la questione dell’applicabilità delle dette sanzioni ad un caso di regolarizzazione contributiva a seguito di reintegra per annullamento di un licenziamento collettivo. Attraverso la disamina della normativa applicabile e dei precedenti sul tema, il Tribunale – ribadendo l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18, comma 4, della L. n. 300/1970 in caso di annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta – evidenza che vi siano due casi distinti a cui si applicano due norme di riferimento diverse: da una parte il versamento dei contributi correnti, da effettuarsi entro il termine di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 241/1997, dall’altra il pagamento dei contributi arretrati dovuti a seguito di sentenza di reintegra, da effettuarsi ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970.

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