Utilizzabili le intercettazioni disposte con provvedimenti autorizzativi coperti da segreto

ln tema di indagini preliminari, la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 25 febbraio 2025, n. 7647 ha affermato che nel giudizio abbreviato le intercettazioni disposte in procedimento diverso sono utilizzabili anche se la motivazione della captazione è secretata; la possibilità di disporre il segreto su singoli atti – attribuita al pubblico ministero dall’art. 329, comma 1, c.p.p. a tutela della segretezza dell’attività investigativa in corso di svolgimento – esclude infatti che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l’inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell’imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.

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