Il danno da perdita del “superbonus 110” non è un danno in re ipsa, ma da perdita di chance

In materia di bonus edilizi in genere e di risarcimento del danno al committente delle opere, la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico un danno patrimoniale, ossia una perdita effettiva nella sfera patrimoniale del committente-creditore della prestazione rimasta inadempiuta per fatto e colpa dell’appaltatore. Non ammettendo il nostro ordinamento il risarcimento di danni “in re ipsa”, il committente è, quindi, onerato di provare non solo l’osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale – in tesi – perduto in conseguenza dell’altrui inadempimento, ma anche il nesso di causalità tra l’inadempimento dell’appaltatore e il danno patrimoniale subito, consistente nella impossibilità di ottenere (o conservare) il risparmio di spesa finale, sottoforma di agevolazione fiscale, in quanto ormai definitivamente perduto, totalmente o anche in misura parziale. È quanto chiarito dal Tribunale di Pavia con sentenza del 17 marzo 2025, n. 340.

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