Omesso versamento ritenute e fallimento della società: risponde il curatore fallimentare
Con la sentenza n. 13135/2025, la Cassazione ha ribadito che, visto il carattere unisussistente del delitto di cui all’art. 10 bisD.lgs. n. 74/2000, il soggetto attivo del reato è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine di legge previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa alle ritenute operate l’anno precedente, a prescindere da chi abbia ricoperto in passato tale carica curando i singoli adempimenti fiscali. In caso di intervenuto fallimento della società nelle more del predetto termine “lungo” per il pagamento delle ritenute certificate, è il curatore fallimentare a rispondere dell’adempimento degli obblighi tributari.