Inadempienze nei controlli su prodotti DOP e IGP: la sanzione pecuniaria non può essere fissa
Con la sentenza n. 40 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 297 del 2004, limitatamente al primo periodo, nella parte in cui prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “di euro cinquantamila” anziché “da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro” per le inadempienze delle strutture di controllo delle produzioni agroalimentari registrate con denominazione di origine o indicazione geografica protetta (DOP o IGP), poiché l’equiparazione delle condotte più gravi e pericolose a quelle di minor rilievo, con la previsione per tutte di una sanzione in misura fissa, contrasta con il principio di proporzionalità delle sanzioni.