Maggiorazione del compenso per l’Avvocato che redige atti con tecniche informatiche
La liquidazione globale delle spese di lite, in applicazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, non può considerarsi come rigetto implicito della richiesta di riconoscimento della maggiorazione conseguente alla redazione degli atti processuali con tecniche informatiche idonee a consentirne la consultazione e la fruizione. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 7 marzo 2023, n. 6702.