Intermediazione finanziaria: si presume il nesso causale tra mancata informazione e pregiudizio
In materia di intermediazione finanziaria, il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, ed il danno patito dall’investitore si presume, fatta salva la prova contraria da parte dell’intermediario. Così ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 18293 del 27 giugno 2023.