CONVENZIONE tra AdE e MINISTERO GIUSTIZIA PER L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI ex ART. 492 BIS CPC
Lug 12
E’ stata sottoscritta la convenzione tra il MInistero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate per l’accesso alle banche dati, ai sensi dell’art. 492 bis, c.p.c..
A seguito della firma della convenzione tra il Ministro della Giustizia e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – si legge sulla pagina web del Ministero, ov’è riportato anche il realtivo testo ed il link con le specifiche tecniche – sarà consentito agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare, in seguito alla richiesta di un creditore, o da sottoporre a procedura concorsuale, su richiesta del curatore. Il Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, avvalendosi in particolare dell’articolazione costituita dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, è impegnato per tradurre in pratica e portare a regime la progettualità anche attraverso la creazione di un tavolo tecnico che, così come previsto dalla Convenzione stessa, utilizzi taluni uffici UNEP del territorio quali basi per sperimentare la procedura di accesso. Al termine della sperimentazione, operate eventuali aggiustamenti del caso, si procederà a dare avvio su tutto il territorio alle nuove funzionalità per le quali è previsto, a breve, l’avvio di attività formativa”.
Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, è stato designato per la sperimentazione (il cui periodo sarà di 60 giorni) l’Ufficio Unep di Milano.
L’art. 4 definisce le modalità dell’accesso. Nel concreto, l’interscambio dei dati tra l’UNEP e l’Agenzia avviene attraverso il SID secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia https://www.agenziaentrate.gov.it/ nella sezione Servizi Trasversali / Altri servizi / Sistema di Interscambio flussi Dati. Ciascun UNEP deve registrarsi al SID e deve nominare un proprio Responsabile dei flussi massivi che presidi tecnicamente gli scambi tra l’UNEP e l’Agenzia. L’ufficiale giudiziario richiede l’accesso alle informazioni, attraverso gli applicativi del sistema informatico del Ministero, per quei soggetti per i quali è stata presentata apposita istanza da parte del creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto ovvero a seguito di specifica autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile. L’Agenzia, infine, verifica la regolarità della richiesta in termini di provenienza della richiesta da un UNEP registrato al SID, nonché di correttezza formale del file di input ricevuto, e invia la risposta con le informazioni ovvero le eventuali risultanze anomale specificando il motivo dello scarto del file di input al sistema informatico del Ministero.