Assegnazione case popolari: irragionevole il requisito della residenza quinquennale
Con la sentenza n. 145 del 2023 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 3, commi 1 e 2, Cost. – dell’art. 20-quater, comma 1, lett. a-bis), della legge reg. Marche n. 36 del 2005, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per ottenere l’assegnazione di un alloggio ERP, il possesso della residenza da almeno cinque anni consecutivi, poiché detto requisito si risolve semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l’accesso all’ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente.