Divorzio transnazionale, la competenza è dello Stato membro se il cittadino vi risiede da sei mesi prima della domanda
In caso di divorzio intra-Ue o transnazionale nell’ambito dell’Unione europea, la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro è subordinata alla circostanza che l’attore, cittadino di tale Stato membro, fornisca la prova di aver acquisito la residenza abituale in questo Stato membro almeno da sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della sua domanda. È questa l’interpretazione dell’art. 3, par. 1, lett. a), del reg. (CE) n. 2201/2003 data dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 6 luglio 2023 (C-462/22). In altre parole, per l’attore, per incardinare la causa nel nuovo Stato di residenza, non è sufficiente la mera residenza ma dovrà dimostrare una residenza abituale di sei mesi immediatamente precedenti alla presentazione della domanda all’autorità giurisdizionale, così da provare, per tutto tale periodo (almeno sei mesi), di avere un collegamento effettivo con tale Stato membro dell’Ue.