Magistrati onorari: dispensa anche per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni
Con la sentenza 27 luglio 2023, n. 166 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 76 Cost. – dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 116/2017, nella parte in cui prevede, al primo periodo, che il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi, anziché che il magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi, in violazione dei principi e criteri direttivi dettati dal legislatore delegante.