Intercettazioni: utilizzo in un procedimento diverso “stralciato” da quello originario dopo il 31 agosto 2020
In tema di utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la locuzione “procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020”, contenuta nell’art. 9 del D.Lgs. n. 216/2017 che regola la disciplina transitoria della riforma delle intercettazioni, si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati delle intercettazioni aliunde captate e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate (Cassazione penale, Sez. II, sentenza, 28 luglio 2023, n. 33350).