Si alla scelta della sede di lavoro per assistenza al familiare con handicap
Con ordinanza del 12 settembre 2023, n. 26343, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto del familiare lavoratore dell’handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio non è assoluto o illimitato, ma presuppone anche la compatibilità con l’interesse dell’azienda, posto che il diritto alla effettiva tutela della persona disabile non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.