Deve essere reintegrata la lavoratrice licenziata perché non gradita al nuovo datore
Il Tribunale del lavoro di Venezia con la sentenza n. 531 del 13 settembre 2023, dopo avere ritenuto privo di valido fondamento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente motivato dalla crisi economica, lo ha dichiarato radicalmente nullo poiché i motivi reali del recesso erano riconducibili alla volontà del datore di lavoro di estromettere la lavoratrice perché ritenuta scomoda in quanto moglie del precedente gestore del ristorante cui era addetta.