Vìola la buona fede la banca che fornisce al notaio le generalità inesatte del mutuatario
Il notaio, al momento della stipula di un mutuo ipotecario, deve essere certo dell’identità personale delle parti, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale; a tal fine, l’identificazione della parte fondata, oltre che sull’esame della carta d’identità (o altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell’istruttoria della pratica di mutuo, consente di ritenere adempiuto il suddetto obbligo professionale, mentre, secondo l’ordinanza n. 26463/2023 della Cassazione, è contrario a buona fede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell’apparente regolarità della carta d’identità.