Assenza dell’imputato: la prescrizione non prevale su nullità della sentenza ove non sia evidente la prova dell’innocenza
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale, aveva prosciolto un imputato per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39097/2023, – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era affetta da nullità per non esservi prova della rituale conoscenza del processo da parte dell’imputato – ha affermato che la sentenza di merito, dichiarativa della prescrizione del reato, adottata nonostante si sia proceduto in assenza dell’imputato e in mancanza delle condizioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen., è affetta da vizio derivante da difetto del contraddittorio, sul quale la causa estintiva non prevale. Di conseguenza, la Corte di cassazione, secondo interpretazione costituzionalmente orientata, deve annullare la sentenza in tal modo viziata, dinanzi a sé impugnata, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.