No all’assegno per il figlio ultra maggiorenne: vale il principio di autoresponsabilità
Con sentenza del 20 settembre 2023, n. 26875, la Cassazione civile si è pronunciata sul diritto del figlio ultramaggiorenne, che ancora non ha completato il proprio percorso di studi universitario ma che è in grado di trovare occupazione, a percepire un assegno di mantenimento. La Suprema Corte ha, in particolare, negato l’esistenza di questo diritto, tenuto conto, da un lato, della funzione del mantenimento, che è educativa (in tanto esiste il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, in quanto questo sia inserito all’interno di un progetto educativo e formativo), dall’altro del principio di autoresponsabilità, per il quale il figlio ha diritto a scegliere un percorso formativo compatibile con le sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, ma è necessario tenere conto delle condizioni economiche dei genitori, di guisa che si può esigere che il figlio si attivi al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell’attesa di un’occupazione più idonea.