Riforma Cartabia: la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ante udienza ex art. 183 c.p.c.
La nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è di ostacolo ad una decisione sull’istanza ex art. 648 c.p.c. resa all’esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c. (alla quale si riferiscono, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 172-bis c.p.c.); è dunque possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati prima del 1° marzo 2023, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Bologna del 22 settembre 2023.