Leasing traslativo e insinuazione al passivo: necessaria la quantificazione del credito
Laddove il leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1526 c.c., la quale accorda al proprietario una tutela risarcitoria, sempre che ne sia fatta richiesta. Il concedente che proponga domanda di insinuazione al passivo del fallimento dell’utilizzatore è tenuto a quantificare tutte le voci di credito derivanti dalla risoluzione per inadempimento del contratto; l’eventuale successiva precisazione effettuata in sede di opposizione, secondo cui il credito deve essere ammesso a titolo di equo compenso e di risarcimento del danno non può essere considerata come domanda nuova. Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28579 del 13 ottobre 2023.