Taglio cesareo, nessun ritardo se il tracciato non dà avvisaglie di rischio
Il Tribunale di Milano, sentenza n. 7154 del 20 settembre 2023, ha rigettato il ricorso per risarcimento danni avanzato iure proprio e iure hereditatis dai familiari di neonato, deceduto 48 ore dopo il parto, avvenuto con taglio cesareo. La morte del bambino, cagionata da una posizione anomala del funicolo con suo avvolgimento al collo del feto, tale da procurare una ipossia aggravatasi rapidamente ed in modo irreversibile, è stata infatti giudicata imprevedibile dai consulenti tecnici incaricati dal giudice di prime cure. In particolare, la perizia ha ricostruito un operato dei medici in sala parto diligente e conforme a tutte le linee guida in materia, e dimostrato che, nella circostanza, un taglio cesareo anticipato rispetto alla sua effettiva esecuzione non avrebbe modificato l’esito. Non essendo pertanto ritenuto possibile dimostrare possibile ravvisare, con criterio ex ante e giustificato dalla osservazione clinica e dalle linee guida richiamate, un ritardo nel procedere a taglio cesareo caratterizzato da negligenza od imperizia dei medici, il tribunale lombardo ha rigettato la domanda attorea per assenza di responsabilità colposa.