Documenti già prodotti per la verifica dello stato passivo: da riprodurre in sede di opposizione?
La Suprema Corte supera il precedente orientamento e sostiene che l’art. 99l. fall. non impone affatto che i documenti già prodotti in sede di verifica dello stato passivo siano nuovamente prodotti in sede di opposizione e afferma che la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo può essere acquisita ex officio nel giudizio di opposizione. In tale sede, quindi, l’opponente deve, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l. fall., soltanto indicare specificatamente i documenti – già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo dinanzi al giudice delegato – di cui intende avvalersi e, in caso di mancata produzione di uno di essi, il giudice dovrà disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare. La Corte di Cassazione, in definitiva, con l’ordinanza n. 29188/2023 ritiene che non sia maturata la decadenza e che sia preciso dovere del tribunale verificare il contenuto dei documenti indicati disponendone l’acquisizione dal fascicolo della procedura.