Non è fallibile l’impresa sociale
Il carattere sociale di una determinata impresa costituisce una qualifica da cui deriva l’applicazione di una normativa speciale. L’art. 1, comma 4, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 stabilisce che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Da ciò ne deriverebbe che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, alle imprese sociali insolventi dovrebbe applicarsi la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Senonché la seconda parte del medesimo comma 4 afferma che le norme previste dal summenzionato decreto legislativo si applicano alle cooperative sociali e ai loro consorzi nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili. Il richiamo alla normativa specifica delle cooperative fa sorgere il dubbio se nei confronti delle cooperative sociali che abbiano la qualifica di impresa sociale debba trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 2545 terdecies c.c. o quella di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. In questo modo si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 28901/2023.