Violazione del Codice della strada: contenuto del verbale e validità della contestazione

Violazione del Codice della strada: contenuto del verbale e validità della contestazione
Tra i requisiti del verbale, previsti a pena di nullità, non figura l’avviso al trasgressore circa la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta (Cassazione n. 29428/2023)
Pubblicato il 9 novembre 2023
In tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, qualunque sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa cui è preordinata.
Ne consegue che solo tale accertata inidoneità può comportare la nullità del verbale e della successiva ordinanza – ingiunzione, mentre deve escludersi che l’informazione al trasgressore, circa il fatto che per l’infrazione contestata non sia ammesso il pagamento in forma ridotta, sia un elemento necessario a tal fine.
Così si è espressa la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29428/2023 (testo in calce), ribadendo che i ragguagli relativi al pagamento in forma ridotta devono essere forniti al trasgressore (e dunque inseriti nel verbale) solo quando la riduzione è effettivamente consentita.
Sommario

Il caso

I motivi di ricorso

La posizione della Corte

La giurisprudenza di legittimità sul punto

Conclusioni
Il caso
Un uomo veniva sorpreso a circolare con patente di guida sospesa, al di fuori degli orari previsti con l’apposito permesso concessogli dalla Prefettura.
Gli veniva quindi contestata la violazione dell’art. 218 C.d.S. ed emanata un’ordinanza ingiuntiva comminandogli la sanzione amministrativa corrispondente.
L’uomo impugnava l’ordinanza dinanzi al giudice di pace ma senza alcun esito.
Miglior sorte aveva invece il ricorso in appello: il Tribunale di Massa riformava infatti la pronuncia e annullava l’ordinanza, dichiarando illegittima la contestazione perché carente dell’avviso al trasgressore che, in quello specifico caso, non fosse ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Secondo il Tribunale, infatti, i requisiti di contestazione dell’illecito amministrativo in materia di circolazione stradale sarebbero tutti previsti a pena di nullità: in particolare, per gli illeciti di cui agli artt. 194 e seguenti C.d.S., i successivi artt. 200 e 201 del predetto codice prevedrebbero espressamente che tra i requisiti della contestazione vi sia anche l’indicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 383 reg. esec. C.d.S.. Quando invece il pagamento ridotto non è consentito, dovrebbe comunque esservi menzionata l’esclusione ed i relativi presupposti.
Il tutto in un’ottica di favor per il contravventore circa l’immediato esercizio della tutela giurisdizionale in luogo di quella amministrativa.
La pronuncia veniva impugnata dalla Prefettura in base ad un unico motivo di ricorso.
I motivi di ricorso
L’Ufficio evidenziava come l’art. 202, comma 3 bis del C.d.S. esclude il pagamento in misura ridotta, tra l’altro, proprio per le violazioni di cui all’art. 218, comma 6 del predetto codice, prevedendo espressamente che il verbale di contestazione sia trasmesso al Prefetto del luogo entro dieci giorni.
Nel caso in esame, dato che la violazione era stata elevata proprio ai sensi della norma su richiamata e il pagamento in misura ridotta non era ammesso, la sanzione era stata quindi correttamente determinata dal Prefetto con l’ordinanza ingiuntiva. Non trovavano dunque applicazione né l’art. 200 C.d.S., né l’art. 383 del relativo regolamento di esecuzione e neppure sussisteva il vizio invocato dal Tribunale per annullare l’ordinanza.
La posizione della Corte
Muovendo dall’analisi del dato normativo, gli Ermellini condividono la censura avanzata dalla Prefettura.
Confermano in particolare che nel caso di specie non era ammesso il pagamento in misura ridotta, per cui il verbale di contestazione dell’infrazione doveva essere trasmesso al Prefetto, come appunto era accaduto.
Diversamente da quanto rilevato in sentenza, il verbale di accertamento non doveva quindi contenere, a pena di nullità, l’informazione circa il fatto che in quel caso non fosse consentito il pagamento della sanzione in misura ridotta: l’art. 200 C.d.S. non annovera infatti questo elemento tra i requisiti del verbale, né ciò è previsto dall’art. 383 del regolamento esecutivo del codice stesso (cui l’art. 200 espressamente rinvia), prescrivendo unicamente che i ragguagli relativi al pagamento in forma ridotta debbano essere forniti solo quando la riduzione è consentita.
La giurisprudenza di legittimità sul punto
A conferma di ciò, la Corte richiama il consolidato principio secondo cui, in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, qualunque sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa cui è preordinata, per cui solo tale accertata inidoneità può comportare la nullità del verbale e della successiva ordinanza – ingiunzione (così Cass. Sez. 2, 14-1-2016, n. 462 Rv. 638212-01).
Conclusioni
Diversamente da quanto ritenuto in sentenza, deve quindi escludersi che l’informazione circa l’impossibilità di pagare in forma ridotta sia un elemento necessario a garantire l’esercizio del diritto di difesa nell’impugnazione del verbale.
E’ infatti evidente – osservano i giudici – che nel momento in cui il verbale non contiene indicazioni relative alle modalità di pagamento in forma ridotta, la parte sarà indotta a ritenere che ciò non sia consentito e se questo è conforme alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.
In ossequio a tali principi il ricorso è stato quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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