Riders: hanno diritto ai contributi, ma solo per le prestazioni effettivamente svolte
Nuova tappa nella giurisprudenza di merito milanese per la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tramite piattaforma digitale. A pochi giorni dal decreto con cui il Tribunale di Milano ha ordinato ad una nota piattaforma di food delivery di revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro, qualificando i lavoratori come subordinati, lo stesso Tribunale, in diversa composizione, si pronuncia nuovamente sulla qualificazione del rapporto con i c.d. riders, questa volta al fine di valutarne le conseguenze sul piano previdenziale. Nello specifico, il Giudice meneghino, con due sentenze “gemelle”, in modo parzialmente difforme rispetto alla pronuncia emessa solo pochi giorni prima, ha ritenuto che il rapporto di lavoro con i riders vada ricondotto alla fattispecie delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, con applicazione delle regole del lavoro subordinato, salvo il limite della compatibilità. Con la conseguenza che, sotto il profilo previdenziale e assicurativo, è stata ritenuta compatibile con la fattispecie l’applicazione delle aliquote contributive previste per il lavoro subordinato; non è stata invece ritenuta compatibile la norma secondo cui, in mancanza di prova di un orario di lavoro a tempo parziale, il rapporto di lavoro dovrebbe considerarsi full time, con la conseguenza – del tutto condivisibile – che i contributi per i riders non vanno conteggiati sull’intera giornata, ma solo con riferimento alle prestazioni effettivamente svolte.