L’esistenza del “livello” va accertata attraverso il titolo costitutivo del diritto
La Corte di Cassazione, sentenza 6 novembre 2023, n. 30823, si occupa del livello, istituto poco conosciuto e privo di una definizione normativa. In particolare, ribadisce che si tratta di un istituto assimilabile all’enfiteusi, al quale va applicata la stessa disciplina prevista per quest’ultima dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo. Il livello, pertanto, va ricompreso tra i diritti reali di godimento e la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali.